Gorla Maggiore è un comune della Valle Olona situato nella parte sud della provincia di Varese, una zona densamente popolata e ad alta industrializzazione (a pochi km.da Gallarate, Busto Arsizio, Legnano, Saronno).
Nonostante Gorla conti poco più di 5000 abitanti un punto di eccellenza per il paese è la presenza di ben 24 associazioni di volontariato attivissime sul territorio, impegnate nello sport, nel tempo libero, nei servizi sociali, nella cultura. In ambito culturale un ruolo rilevante è esercitato dallo spazio espositivo Torre Colombera, attivo dal 1992 con numerosi e qualificati eventi d’arte, fotografia, architettura e storia . Per permettere di rispondere meglio ai cambiamenti di prospettiva avvenuti nel tempo, ( la nascita di un museo a seguito di un importante donazione) e quindi alla necessità di una struttura e di una gestione più puntuale e mirata, nel 1999 è nata per volontà del Comune di Gorla Maggiore la Fondazione Torre Colombera . Civica Fondazione che è il naturale sviluppo dell’attività precedentemente svolta dalla Pro Loco dalla quale ha ereditato il notevole patrimonio di esperienza maturata durante gli anni Novanta. Dal 2004 la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento giuridico della Regione Lombardia.
Art. 1: Costituzione
E’ costituita per volontà del Comune di Gorla Maggiore una Fondazione denominata: “Fondazione Torre Colombera” con sede a Gorla Maggiore, Piazza Martiri numero 19. La Fondazione opera senza fini di lucro e la sua durata è illimitata.
Art. 2: Finalità
La Fondazione che esaurisce le proprie finalità nell'esclusivo ambito territoriale della Regione Lombardia, e ha lo scopo di promuovere:
- la realizzazione di manifestazioni culturali di varia natura intorno al significato ed all’importanza dell’arte e della cultura, del suo collezionismo, pubblico e privato, nell’evoluzione della civiltà dell’uomo, nelle diverse epoche della sua storia e nel suo duplice valore: di elemento, di comprensione e d'interpretazione, da un lato, e di fattore di progresso, dall’altro;
- la valorizzazione, la tutela, il recupero del patrimonio storico, monumentale, artistico e delle bellezze naturali di Gorla Maggiore;
- la valorizzazione delle tradizioni e della cultura popolare diffondendone la conoscenza;
- lo sviluppo, l’acquisizione, la gestione o la cogestione di spazi museali e/o artistici nelle sue diverse forme sul territorio, sia a carattere temporaneo che permanente.
Art.3: Attività
La Fondazione, per conseguire le proprie finalità statutarie, si propone di promuovere ed organizzare, in appositi spazi a Gorla Maggiore, o presso altre idonee collocazioni in diverse località della Lombardia, convegni, conferenze, corsi, mostre e relative pubblicazioni di corredo, o qualsiasi altre attività tese a favorire le finalità.
L’attività espositiva della Fondazione potrà essere realizzata sia tramite produzioni originali, promosse e curate dalla Fondazione stessa, sia attraverso l’acquisizione di valide realizzazioni provenienti da qualificati circuiti espositivi, da artisti e da scuole d'ogni ordine e grado.
La Fondazione si propone altresì di promuovere laboratori e l'insegnamento di tutte quelle discipline artistiche che consentano di rispettare le finalità.
Art.4
La Fondazione, in ordine ai propri scopi, può collaborare ad ogni livello con organismi nazionali ed esteri aventi finalità uguali o analoghe.
Art. 5: Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
a) Il Collegio Direttivo
b) Il Consiglio di Amministrazione
c) Il Presidente
d) Il Collegio dei Revisori
Art. 6: Il Collegio Direttivo
Il Collegio Direttivo è composto dal Membro Fondatore Comune di Gorla Maggiore nella persona del proprio rappresentante legale (Sindaco) pro-tempore, dai Membri Cooptati e, ove designati, dai Membri di diritto, in modo che - costantemente - il numero complessivo dei Membri stessi non sia mai inferiore a 9 (nove) né superiore a 19 (diciannove).
Sono membri cooptati le persone fisiche ed i rappresentanti di Enti chiamati a far parte del Collegio Direttivo, con deliberazione assunta dal Collegio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
E’ membro di diritto e, pertanto, ha facoltà di designare un proprio rappresentante in seno al Collegio Direttivo, la Provincia di Varese. Sono inoltre membri di diritto l’Assessore alla cultura del Comune di Gorla Maggiore ed un rappresentante della locale Pro-Loco. Il Consiglio Comunale del Comune di Gorla Maggiore designerà, tra i suoi componenti, 2 Membri del Collegio Direttivo, uno appartenente alla maggioranza e uno appartenente alla Minoranza.
Altri membri di diritto, previo loro assenso, potranno eventualmente essere nominati con delibera del Collegio Direttivo stesso, da assumere con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Membro Fondatore è vitalizio: i Membri Cooptati ed i rappresentanti designati dai Membri di Diritto durano in carica quattro anni e possono essere confermati di quadriennio in quadriennio.
Il Collegio Direttivo:
a) elegge il Consiglio di Amministrazione, scegliendone i componenti anche fra persone che non fanno parte del Collegio Direttivo stesso, previa determinazione del numero ed inoltre ha anche facoltà di provvedere direttamente alla nomina del Presidente;
b) nomina il Collegio dei revisori, indicandone altresì il Presidente;
c) delibera l'ammissione di nuovi membri Cooptati e/o di Diritto, osservando il disposto di cui al comma 1 dell'art. 6;
d) determina gli eventuali emolumenti a favore dei Revisori della Fondazione;
e) esamina delibera sulle materie che gli vengono sottoposte dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo dei propri membri;
f) delibera le modifiche del presente statuto, nel rispetto delle finalità della Fondazione, nonché l'eventuale istanza d'estinzione della Fondazione seguendo la prassi stabilita dall'art. 19.
Il Collegio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione quando egli lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi Membri.
Il Presidente della Fondazione riassume in sé il ruolo di Presidente sia del Collegio direttivo sia del Consiglio di Amministrazione.
Le adunanze del Collegio Direttivo sono valide se è presente, anche per delega, almeno la maggioranza dei membri che lo compongono.
Salvo che nei casi diversamente regolati, le deliberazioni del Collegio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese.
Le adunanze del Collegio Direttivo sono valide anche se non tutte le nomine e non tutte le designazioni previste dallo Statuto sono state effettuate. Ciò anche ai fini della determinazione del numero legale, in particolare la mancata designazione, da parte dei Membri di Diritto, del loro rappresentante non costituisce impedimento al valido funzionamento del Collegio Direttivo.
Art. 7: Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, compreso il Presidente, eletti dal Collegio Direttivo, in numero dispari.
Il Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dal suo insediamento, elegge, nel proprio seno, almeno un Vice Presidente ed il Tesoriere.
Il Vice Presidente sostituisce a pieno titolo il Presidente, in caso di sua assenza o altri impedimenti, e lo coadiuva in generale nello svolgimento della sua attività. La presenza del Vice Presidente comprova ad ogni effetto l’assenza o l’impedimento del Presidente.
Il Tesoriere appone la propria firma congiuntamente a quella del presidente (o di chi ne fa le veci) sui mandati di pagamento e sugli ordinativi di incasso emessi dalla Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione provvede, inoltre, a nominare il Segretario Generale della Fondazione, determinandone le funzioni.
Essi assistono alle riunioni sia del Collegio Direttivo sia del Consiglio di Amministrazione, ciascuno per le proprie competenze, con diritto di parola ma non di voto.
Art. 8:
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni.
Esso viene convocato, anche con lettera ordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Vice Presidente lo ritenga necessario, ovvero a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se presente almeno la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese.
Le adunanze sono valide anche se non tutte le nomine e le designazioni previste dallo Statuto sono state effettuate, purché siano stati eletti dal Collegio Direttivo il Presidente e almeno due membri. Ciò anche ai fini della determinazione del numero legale.
Art. 9:
Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza alcuna limitazione, salvo quanto di competenza per legge o per statuto del Collegio Direttivo.
Esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti più idonei per il raggiungimento delle finalità statutarie, compreso quello di conferire eventuali deleghe di specifiche funzioni nei limiti dettati da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso e/o a terzi.
Art. 10:
Pertanto, tra l’altro, il Consiglio di Amministrazione:
a) delibera sui provvedimenti da adottare e sulle direttive da prendere in materia di attuazione dei fini statutari della Fondazione e definisce le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell'attività;
b) delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del patrimonio della Fondazione, ivi compreso l'acquisto di beni mobili ed immobili e la trasformazione patrimoniale, l'assunzione di prestiti, fidi ed operazioni finanziarie passive in genere;
c) delibera in materia di assunzione, licenziamento e stato giuridico ed economico del personale;
d) approva il bilancio d’esercizio, redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile;
e) delibera su tutti gli argomenti previsti dalla legge e dalle disposizioni emanate dalle Autorità competenti che non siano riservate al Collegio Direttivo;
f) ratifica le decisioni assunte in via di urgenza dal Presidente;
g) approva l’eventuale Regolamento di attuazione dello Statuto;
h) istituisce il Collegio Scientifico dei garanti, nomina i suoi membri e ne determina gli eventuali compensi.
Art. 11: Il Presidente
Il Presidente, salva la facoltà prevista dall’art. 7 dello statuto, è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti e dura in carica sino alla decadenza del Consiglio stesso.
Il Presidente:
a) rappresenta legalmente la Fondazione sia di fronte ai terzi sia in giudizio;
b) appone la propria firma sugli atti e sui documenti della Fondazione e, in particolare, sottoscrive i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione, con le modalità dal comma 4 dell’articolo 7 dello Statuto;
c) convoca e presiede il Collegio Direttivo ed il Consiglio di Amministrazione, fissando l’ordine del giorno delle rispettive riunioni;
d) cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Collegio Direttivo e dal Consiglio di Amministrazione;
e) assicura la continuità amministrativa della Fondazione in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
f) può prendere, nei casi d’urgenza o di necessità, decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole poi alla ratifica del Consiglio stesso alla prima riunione.
Art. 12:Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori, iscritti all’Albo, è composto da tre revisori effettivi e da due supplenti, eletti dal Consiglio Direttivo che ne designa anche il Presidente.
Il Collegio dura in carica quattro anni.
Esso ha il compito di controllare periodicamente l’amministrazione della Fondazione, di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e di redigere l’annuale relazione sul Bilancio d’Esercizio. A tal fine il Consiglio di Amministrazione dovrà dare accesso a tutta la documentazione necessaria.
I Revisori partecipano senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio Direttivo e del Consiglio di Amministrazione e possono essere consultati dal Presidente anche per pareri collegiali su argomenti specifici.
Art. 13: Il Collegio Scientifico dei Garanti
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà dì istituire il Collegio Scientifico dei Garanti il quale sarà incaricato di assistere il Consiglio nella concezione e nella realizzazione delle manifestazioni culturali.
A comporre il Collegio scientifico dei garanti saranno chiamati studiosi ed esperti.
Il Consiglio, all’atto della designazione, stabilirà anche la durata dell’incarico.
Art. 14: Gli aderenti
“Gli aderenti” sono delle persone che condividendo le finalità della Fondazione collaborano al raggiungimento dello scopo con contributi non solo in denaro, ma anche di lavoro, di indirizzo, di consulenza ecc.. Non trattandosi di “soci” non hanno alcun potere di influenzare le decisioni dell’ente.
Tra di loro possono riunirsi in speciali Assemblee.
“Gli aderenti” svolgono l’utile funzione di diffondere in una più ampia cerchia di persone le finalità della Fondazione ed offrono un contributo materiale alla sua attività, e la loro consultazione costituisce un utile mezzo di verifica e supporto all’attività degli amministratori della Fondazione.
Art. 15: Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale della somma di Euro XXXXXXX versata dal socio fondatore.
Il patrimonio sarà inoltre incrementato dai contributi dello Stato, Enti Locali, Enti Comunitari, di Enti Pubblici e da oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della Fondazione.
La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi statutari con:
a) le rendite del proprio patrimonio;
b) i contributi, le sovvenzioni e i donativi provenienti da enti, da istituzioni e da altri soggetti pubblici e/o privati, non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
c) ogni altro provento, anche di proprie iniziative, non esplicitamente destinato ad incrementare il patrimonio.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento del denaro che proverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.
Art. 16
L’esercizio finanziario ha inizio il primo di gennaio e cessa il trentun dicembre di ciascun anno.
Il Bilancio d’esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il trenta giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il servizio di cassa è eseguito - di regola - da un Istituto di Credito, di notoria solidità, designato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 17
Di tutte le deliberazioni dagli Organi Collegiali della Fondazione sarà redatto il verbale da trascriversi negli appositi registri, tenuti in conformità alle prescrizioni di legge.
Art. 18: Norme finali
Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legislazione vigente in materia di persone giuridiche eventuali modifiche al presente statuto potranno essere apportate con deliberazione assunta dal Collegio Direttivo convocato con il preavviso di trenta giorni con la maggioranza assoluta dei Membri che lo compongono.
La durata della Fondazione è illimitata.
Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legislazione vigente in materia di persone giuridiche con la maggioranza dei due terzi dei suoi Membri, il Collegio Direttivo potrà deliberare l’estinzione della Fondazione e, conseguentemente, prendere tutte le decisioni più opportune, compresa la nomina di uno o più liquidatori.
Art. 19
Nel caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio netto finale che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altri Enti giuridicamente riconosciuti, aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione, nel territorio del Comune di Gorla Maggiore.